Cass. civ. n. 4974 del 26 febbraio 2025
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Estinzione ex art. 3-ter del d.lgs. citato - Applicabilità a fatti verificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma - Esclusione - Fondamento.
In tema di illecito disciplinare del magistrato ex art. 2, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, la causa di estinzione prevista dall'art. 3-ter del medesimo d.lgs - introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 71 del 2022 - quale conseguenza del rispetto del piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 5-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, non si applica a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, in quanto le sanzioni disciplinari sono riconducibili al genus di quelle amministrative e non all'ambito "sostanzialmente penale", sicché non opera il principio della retroattività della lex mitior che concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 lett. Q
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 ter
Legge 17/06/2022 num. 71 art. 11 com. 1 lett. D
Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 37 com. 5
Legge 15/07/2011 num. 111
Cod. Pen. art. 2