Cass. pen. n. 49757 del 27 ottobre 2023
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - RICHIESTA - Fermo disposto dalla procura distrettuale antimafia - Esecuzione in territorio di altra giurisdizione - Richiesta di convalida e di misura coercitiva - Attribuzione al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente - Sussistenza - Ragioni.
In tema di fermo di indiziato di delitto, quando il decreto sia stato emesso dal procuratore distrettuale antimafia e il fermo risulti eseguito nel territorio di altra giurisdizione, spetta al pubblico ministero presso il tribunale del luogo di esecuzione del fermo richiederne la convalida e l'emissione della misura cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che la competenza funzionale in capo al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui il fermo è stato eseguito, prevista, per la convalida, dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen. e, per l'applicazione di misure coercitive, dall'art. 391, comma 5, dello stesso codice, determina un intervento surrogatorio in via d'urgenza, rispetto al quale l'impulso deve provenire dall'ufficio requirente del luogo di esecuzione del fermo). (Conf.: n. 2160 del 1996,
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 5 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.