Cass. civ. n. 3474 del 27 maggio 1981
Testo massima n. 1
In caso di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e di condanna della controparte a restituire l'equivalente della cosa di genere ricevuta e non più restituibile, il giudice deve riferirsi ai prezzi praticati al momento della pronuncia, in quanto — costituendo il controvalore pecuniario il succedaneo della restituzione — la somma da corrispondere al fornitore deve consentire l'acquisto di un corrispondente quantitativo dello stesso bene, equivalente a quello fornito anche nella qualità.
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