Cass. civ. n. 3659 del 6 giugno 1981

Testo massima n. 1


Le disposizioni sulle distanze dettate dall'art. 889 cod. civ. non possono trovare applicazione risultando incompatibili con la disciplina condominiale nel caso di installazioni di tubi nei solai che separano i piani di un edificio condominiale, le quali si configurano come uso della cosa comune, regolato dalle norme dell'art. 1102 cod. civ., e sono perciò consentite ove non pregiudichino l'uguale godimento altrui della cosa comune e non concretino una particolare situazione di danno o di pericolo.

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