Cass. pen. n. 49798 del 28 settembre 2023
Testo massima n. 1
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE - Videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
Le videoriprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal "domicilio", nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo, in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate negli spazi antistanti l'abitazione dell'autore del reato).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.