Cass. civ. n. 1476 del 18 maggio 1971

Testo massima n. 1


Il fenomeno del collegamento negoziale, in forza del quale gli effetti di un negozio sono corretti dall'adozione combinata di altro negozio, il cui intento pratico, deviando il primo dalla direzione sua propria, produce una risultante negoziale corrispondente alla volontà complessiva delle parti, assume significato fuori dell'ambito della simulazione, poiché il collegamento presuppone la realtà dei negozi adottati nel quadro di un intento pratico ulteriore, mentre la simulazione investe (assolutamente o relativamente) l'esistenza stessa dei negozi considerati.

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