Cass. pen. n. 49807 del 15 settembre 2023
Testo massima n. 1
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Pena - Esecuzione - Revoca della sospensione condizionale della pena - Prima condanna per delitto condizionalmente sospesa - Seconda condanna per delitto non sospesa - Cumulo delle pene inferiore ai due anni - Irrilevanza.
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della commissione di un secondo delitto per cui sia stata riportata condanna non sospesa, è irrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma del medesimo articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso. (Conf.: n. 501 del 1993,
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 164 CORTE COST. PENDENTE