Cass. civ. n. 1476 del 9 marzo 1982
Testo massima n. 1
Nel contratto di associazione in partecipazione agli utili dell'impresa o di uno o più affari, il diritto di recesso, che deve riconoscersi a ciascuno dei contraenti ove manchi la previsione del termine di durata del rapporto, può ritenersi tacitamente esercitato solo in relazione ad atti o comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto stesso, come, da parte dell'associato, la richiesta di restituzione dell'apporto, e non anche, pertanto, in relazione ad istanze, ancorché sfocianti in contestazioni giudiziarie, che investano la fase di esecuzione del contratto, quale quella dell'associato di partecipare agli utili annuali di esercizio.