Cass. civ. n. 3958 del 2 luglio 1982
Testo massima n. 1
La sopravvenuta definizione della controversia avanti alla commissione provinciale di conciliazione, istituita presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 410 c.p.c. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973), determina, anche in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere, in quanto fa venir meno la posizione di contrasto fra le parti in causa e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale precedentemente richiesta; tale situazione determina, a sua volta, la sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire della parte ricorrente e, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso.