Cass. civ. n. 499 del 26 gennaio 1982
Testo massima n. 1
L'elencazione tassativa degli atti sui quali può essere conferita, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura ad litem riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi la procura può conferirsi anche con mandato apposto a margine della comparsa conclusionale, purché non sia dubbia o contestata la volontà della parte di conferire il nuovo mandato alle liti. La procura così rilasciata, pertanto, legittima il procuratore nominato a ricevere le notificazioni e le comunicazioni in corso di causa e la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso di lui è idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione.
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