Cass. civ. n. 1497 del 26 febbraio 1983

Testo massima n. 1


Allorché la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo sia stata non già sospesa, ma revocata dal giudice dell'opposizione, essa non ritrova efficacia ipso iure con la sentenza di rigetto dell'opposizione, ma occorre che questa sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, dovendo il primo comma dell'art. 653 c.p.c. essere interpretato nel senso che la clausola di provvisoria esecuzione non è necessaria solamente nel caso in cui il decreto sia tuttora esecutivo al momento in cui sopravviene la sentenza e non anche quando la provvisoria esecuzione sia stata revocata nel corso del giudizio, a meno che tale provvedimento non risulti a sua volta revocato dalla sentenza.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE