Cass. civ. n. 1540 del 1 marzo 1983

Testo massima n. 1


Mentre la competenza a disporre la revoca di un provvedimento di volontaria giurisdizione per un preesistente vizio di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo spetta allo stesso giudice che lo ha emesso e, quindi, al giudice superiore se il provvedimento revocando sia stato adottato a seguito di reclamo, la competenza a disporre la revisione (totale o parziale) del provvedimento emesso in sede di reclamo, sulla base di fatti sopravvenuti, spetta al giudice competente ad emettere in primo grado il provvedimento stesso.

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