Cass. civ. n. 2541 del 11 aprile 1983
Testo massima n. 1
Il requisito dell'indicazione delle parti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 n. 1 c.p.c., non coincide perfettamente con quello richiesto dal precedente art. 163 n. 2 per l'atto di citazione, potendo esso risultare anche dal contesto del ricorso, dato il richiamo alla sentenza impugnata, sicché l'inammissibilità del ricorso stesso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta sull'individuazione della parte ricorrente o di quella contro cui l'impugnazione è rivolta.
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