Cass. civ. n. 4477 del 4 luglio 1983

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di persone giuridiche, è sufficiente, ai fini della indicazione prescritta, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366 n. 1 c.p.c., il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente, secondo le norme — di leggi statutarie — che la regolano, in modo che non possa sorgere alcun equivoco sulla sua identità, e non è necessaria l'indicazione del nominativo della persona fisica titolare dell'organo o dell'ufficio investito della rappresentanza dell'ente. Detto organo od ufficio è, infatti, in rapporto d'immedesimazione con l'ente, la cui personalità giuridica permane nonostante il mutamento della persona fisica del titolare, il quale ben può essere indicato con la generica dizione pro tempore. (Nella specie, il ricorso principale ritenuto ammissibile dalla S.C. risultava proposto da «Enel compartimento di Napoli, in persona del legale rappresentante», senza l'indicazione del nome e della qualifica della persona fisica investita del potere di rappresentanza).

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