Cass. civ. n. 5025 del 21 luglio 1983

Testo massima n. 1


L'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale può convertirsi, previa riunione dei gravami, in appello incidentale, con conseguente irrilevanza della mancata osservanza della forma prevista dall'art. 343 c.p.c., purché siano rispettati i termini perentori fissati dalla citata norma, che si sostituiscono a quelli stabiliti in via generale dagli artt. 325 e 327 c.p.c.

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