Cass. pen. n. 49940 del 10 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE
Rinvio operato alle aggravanti di cui all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. - Richiamo da intendersi all'attuale art. 628, comma terzo, cod. pen. - Conseguenze in tema di bilanciamento tra circostanze.
Il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in "malam partem" al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 629 com. 2