Cass. pen. n. 49953 del 26 ottobre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Giudizio d'appello - Trattazione congiunta di posizioni giudicate con rito ordinario e con rito abbreviato - Abnormità - Esclusione - Nullità - Esclusione - Causa di ricusazione - Esclusione - Ragioni.
Nel giudizio di appello, la trattazione congiunta delle posizioni di imputati in precedenza giudicati con rito abbreviato e con rito ordinario non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né può dar vita a una causa di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, posto che la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE