Cass. civ. n. 766 del 28 gennaio 1983

Sezione Unite

Testo massima n. 1


L'onere di depositare, assieme al ricorso per cassazione, «gli atti ed i documenti sui quali si fonda», ai sensi ed agli effetti dell'art. 369 secondo comma n. 4 c.p.c., si riferisce agli atti e documenti indispensabili per giudicare della fondatezza del ricorso stesso, e, pertanto, non riguarda quelli relativi a circostanze obiettivamente irrilevanti, ancorché enunciate come decisive dal ricorrente.

Testo massima n. 2


Qualora il ricorrente per cassazione abbia eletto domicilio presso il difensore, ma non in Roma, il principio fissato dal combinato disposto degli artt. 366 secondo comma e 370 primo e secondo comma c.p.c., circa la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, mira a tutelare non il ricorrente medesimo, ma la controparte, alla quale, pertanto, deve riconoscersi la facoltà di effettuare validamente detta notificazione presso il difensore domiciliatario.

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