Cass. pen. n. 49984 del 16 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di improcedibilità per tardività di querela - Riforma in appello - Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa - Esclusione - Condizioni.


Il giudice d'appello, che riformi la sentenza di non doversi procedere per tardività della querela, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilità. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 6501 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 61 n. 11
Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. del 2018 num. 36 art. 10

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