Cass. civ. n. 2581 del 19 aprile 1984

Testo massima n. 1


Con riguardo al ricorso per cassazione, proposto da una persona fisica in qualità di rappresentante di una società, qualora detta persona fisica sia la stessa che è stata in giudizio nelle pregresse fasi di merito in nome e per conto della società medesima, senza che insorgesse alcuna questione circa il suo potere, resta esclusa la possibilità di contestare l'ammissibilità dell'impugnazione, sotto il profilo della mancata prova del suddetto potere. Al contrario, ove sia diversa la persona fisica che allega la veste di rappresentante della società ricorrente, l'ammissibilità del ricorso richiede che si deduca la sussistenza del potere di rappresentanza, in base ad una qualità che lo comporti per legge, ovvero ad una deliberazione societaria che lo conferisca espressamente, e che, a fronte dell'eccezione sollevata dall'avversario con il controricorso, si fornisca documentalmente la relativa prova, nei modi e nei tempi consentiti dall'art. 332 c.p.c.

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