Cass. civ. n. 50 del 3 gennaio 2023

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)


Nullità contrattuale - Giudicato interno sulla validità del rapporto - Condizioni - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di impugnazione - Esclusione - Fattispecie.


Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno e cioè, nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che l'eccezione di invalidità per carenza di forma scritta di un contratto della P.A. - già esaminata dal giudice di primo grado, che, in funzione della declaratoria di sussistenza dell'obbligazione derivante da tale negozio, ne aveva necessariamente presupposto ed implicitamente ritenuto la validità - non aveva formato oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione da parte del Comune - il quale aveva riproposto l'eccezione soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni - e ha quindi statuito che alla Corte d'appello era preclusa la rilevazione officiosa della nullità, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112

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Precedenti: Cass. civ. n. 26495/2019

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