Cass. civ. n. 5334 del 22 ottobre 1984
Testo massima n. 1
Nel nuovo rito del lavoro, stante la mancata riproduzione nell'art. 426 c.p.c. della disposizione contenuta nel capoverso del successivo art. 427, le prove acquisite durante il rito «ordinario» non perdono efficacia col passaggio al rito «speciale».