Cass. civ. n. 554 del 23 gennaio 1984

Testo massima n. 1


In relazione alle controversie, soggette al rito del lavoro (L. 11 agosto 1973, n. 533), l'atto introduttivo della lite, ove compiuta in forma di citazione anziché di ricorso, non è affetto da nullità assoluta ed insanabile bensì da una irregolarità formale, che trova la sua sanatoria negli strumenti ordinatori di cambiamento del rito a norma dell'art. 426 (e 439) c.p.c., senza peraltro incidere sulla validità degli atti, successivi alla citazione, posti in essere prima del provvedimento di cambiamento del rito.

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