Cass. civ. n. 5551 del 30 ottobre 1984

Testo massima n. 1


In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, quarto comma, c.p.c., non è perentorio; pertanto, la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, né incide sulla validità dell'atto processuale, sempreché siano rispettati i termini di comparizione fissati dal quinto e sesto comma dello stesso articolo.

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