Cass. pen. n. 50062 del 16 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Motivi deducibili - Questione di legittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie.


Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia. (Fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 15505 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Cod. Pen. art. 452 decies

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