Cass. civ. n. 1006 del 8 febbraio 1985

Testo massima n. 1


Poiché la procura alle liti è il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, l'azione intrapresa dal procuratore sfornito di mandato non è suscettibile di ratifica nel corso del procedimento, salva soltanto la possibilità di rilascio della procura medesima con effetto retroattivo nell'unico caso, di cui all'art. 125 comma secondo c.p.c., ma con esclusione del giudizio soggetto al rito del lavoro, in cui la costituzione dell'attore avviene contestualmente al deposito del ricorso.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi