Cass. civ. n. 1309 del 15 febbraio 1985

Testo massima n. 1


La procura speciale al difensore, per l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per credito derivante da rapporto di lavoro o previdenziale, può essere validamente apposta in calce o a margine della copia notificata del ricorso dell'opposto e del pedissequo decreto, sempreché dalla circostanza che detta copia sia stata depositata con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione o da altri elementi presuntivi – la cui valutazione è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata – risulti che il rilascio della procura anzidetta è stato anteriore alla presentazione del ricorso in opposizione.

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