Cass. civ. n. 1368 del 18 febbraio 1985
Testo massima n. 1
La nullità dell'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio comporta che l'intero processo si estingue (art. 393 c.p.c.), e che tutte le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, ultimo comma, c.p.c.). Pertanto, con riguardo alla sentenza del giudice di rinvio, la quale, dichiarando detta nullità, abbia integralmente compensato le spese di ogni grado e fase del processo, deve negarsi l'interesse a ricorrere per cassazione, al fine di denunciare l'erroneità di tale pronuncia di compensazione, implicando essa una regolamentazione delle spese analoga a quella imposta dalla legge.
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