Cass. pen. n. 50105 del 05 dicembre 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto in abitazione o in altro luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora - "Pertinenza di privata dimora" - Nozione - Contiguità fisica con il bene principale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.


In tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 35764 del 2018

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

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