Cass. civ. n. 5155 del 19 ottobre 1985

Testo massima n. 1


L'opposizione a decreto ingiuntivo, ove si tratti di crediti basati su alcuno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., sub art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533, deve essere proposta in conformità delle norme introdotte da tale legge, e cioè con ricorso depositato in cancelleria (art. 415 c.p.c., nuovo testo) entro il termine di venti giorni dalla notificazione dello stesso decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.), dovendosi per procedimento ordinario di opposizione (art. 645, comma secondo, c.p.c.) intendere quello proprio afferente ai rapporti per i quali il procedimento monitorio è stato instaurato. Pertanto, la opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il detto termine ma depositato successivamente è da considerare tardiva e tale decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (anche per la prima volta in sede di legittimità), non rilevando né l'attività compiuta dalla controparte, giacché la sanatoria prevista dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza di termini perentori, né il provvedimento del giudice che, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., abbia disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi