Cass. civ. n. 150 del 26 marzo 1986
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 428, primo comma, c.p.c., l'incompetenza territoriale del giudice del lavoro può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. — da identificare nell'udienza utile per il processo in ordine cronologico tenuta effettivamente per prima — e, pertanto, il giudice davanti al quale sia riassunta la causa, a seguito di declinatoria della propria competenza da parte del giudice adito, non può rilevare la propria incompetenza, richiedendo d'ufficio il regolamento di competenza, dopo l'udienza di discussione.