Cass. civ. n. 2588 del 12 aprile 1986
Testo massima n. 1
Mentre la facoltà di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) è esercitabile d'ufficio, l'ordine ad una delle parti di esibire in giudizio un determinato documento (art. 210 c.p.c.) può essere dato dal giudice solo su istanza dell'altra parte.