Cass. civ. n. 2588 del 12 aprile 1986

Testo massima n. 1


Mentre la facoltà di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) è esercitabile d'ufficio, l'ordine ad una delle parti di esibire in giudizio un determinato documento (art. 210 c.p.c.) può essere dato dal giudice solo su istanza dell'altra parte.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE