Cass. civ. n. 2588 del 12 aprile 1986

Testo massima n. 1


Mentre la facoltà di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) è esercitabile d'ufficio, l'ordine ad una delle parti di esibire in giudizio un determinato documento (art. 210 c.p.c.) può essere dato dal giudice solo su istanza dell'altra parte.

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