Cass. civ. n. 4496 del 10 luglio 1986

Testo massima n. 1


Con riguardo ad una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la posizione della P.A. non è diversa da quella di ogni altro debitore, con conseguente ammissibilità dell'azione esecutiva per espropriazione; tuttavia, rispetto ai beni concretamente assoggettabili ad esecuzione, restano esclusi quelli facenti parte del patrimonio indisponibile, fra i quali vano annoverati – oltre gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici, con i loro arredi (art. 826, ultimo comma, c.c.) – «gli altri beni destinati a pubblico servizio», accertandosi tale destinazione in concreto e con riguardo ai singoli beni sui quali si esperisce l'azione esecutiva.

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