Cass. civ. n. 5406 del 4 settembre 1986
Testo massima n. 1
Il provvedimento di svincolo della cauzione, ed ogni altro relativo, non ha carattere di atto decisorio, ma costituisce un provvedimento meramente amministrativo ed ordinatorio, consistendo in un puro e semplice ordine di pagamento con autorizzazione a riscuotere. Pertanto esso non è suscettibile di ricorso per cassazione, anche nel suo aspetto negativo ed omissivo, a norma dell'art. 111 della Costituzione.