Cass. pen. n. 50235 del 21 novembre 2023

Testo massima n. 1


In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 5433 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
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