Cass. civ. n. 2523 del 11 marzo 1987

Testo massima n. 1


L'art. 514 c.p.c. — nel sancire l'assoluta impignorabilità degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore — ha riguardo ad una nozione relativa di indispensabilità, secondo la persona e l'attività del debitore. Tuttavia, stante la formula della legge e le ragioni che la giustificano, l'impignorabilità non può mai essere riconosciuta se non ricorre in concreto e rigorosamente l'estremo della strumentale indisponibilità, nel senso naturale e proprio della parola, come nel caso dei beni che pur correlati all'attività del debitore, costituiscano comunque una dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE