Cass. civ. n. 3020 del 27 marzo 1987

Testo massima n. 1


La restituzione di somme indebitamente corrisposte costituisce una obbligazione pecuniaria nascente dalla legge e, pertanto, in ordine ad essa è applicabile la disciplina dettata per le obbligazioni in generale, compresa la norma del secondo comma dell'art. 1224 c.c., concernente il risarcimento del maggior danno subito a seguito dell'inadempimento, ovvero della mancata tempestiva restituzione, ove ricorrano gli estremi richiesti da tale norma e, in particolare, la colpa del debitore.

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