Cass. civ. n. 4265 del 13 aprile 1995

Testo massima n. 1


Ciò che distingue essenzialmente la cosiddetta punctatio tanto dalla proposta contrattuale, quanto dal contratto preliminare è il fatto che essa, anziché contenere, sia pure in nuce, tutti gli elementi o, quanto meno, quelli essenziali del contratto, contempli dati limitati o generici del contratto medesimo e, anziché documentare l'intesa raggiunta o essere diretta a provocare l'accettazione o la definizione dell'accordo, abbia carattere solo interlocutorio e preparatorio della stipulazione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE