Cass. pen. n. 50298 del 25 ottobre 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di pornografia minorile - "Attività sessuali” - Nozione - Differenze con la nozione di “atto sessuale” di cui all’art. 609-bis cod. pen. – Ragioni.


In tema di pornografia minorile, la nozione di "attività sessuali" di cui all'art. 600-ter, comma settimo, cod. pen. va intesa in senso più ampio di quello riconosciuto alla diversa nozione di "atto sessuale", rilevante ai sensi dell'art. 609-bis cod. pen., posto che il legislatore, onde tutelare l'integrità psicofisica del minore rispetto a coinvolgimenti sessuali di ogni tipo, ha voluto preservarlo da ogni strumentalizzazione valevole a coinvolgerlo sul piano sessuale, non solo mediante la sua correlazione ad espliciti e concreti atti sessuali, ma anche attraverso la sua riconduzione ad attività sessuali meramente simulate.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 29817 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 600 quater
Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

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