Cass. civ. n. 1454 del 22 marzo 1989

Testo massima n. 1


Nel nuovo rito del lavoro – applicabile anche alle controversie in materia agraria – la nullità derivante dalla mancata osservanza del termine, non inferiore a trenta giorni, che a norma del quinto comma dell'art. 415 c.p.c. deve intercorrere tra la data di notificazione del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, e la data di quest'ultima, resta sanata, con effetti ex nunc, dalla costituzione del convenuto, che determina la instaurazione di un valido rapporto processuale.

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