Cass. civ. n. 153 del 16 gennaio 1990

Testo massima n. 1


La riassunzione della causa, una volta cessata la causa di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., va fatta a norma delle disposizioni dell'art. 170 dello stesso codice e dell'art. 125 delle relative norme di attuazione, e cioè mediante notifica dell'atto riassuntivo al procuratore costituito e non già alla parte direttamente e personalmente. Ne consegue che la notifica diretta e personale di tali atti alla parte invece che al procuratore dà luogo ad un difetto che, investendo la regolarità del contraddittorio, importa la nullità di tutto il giudizio svoltosi nella fase di riassunzione e della sentenza emessa a conclusione di esso, esclusa soltanto l'ipotesi che la parte destinataria della notifica si sia costituita in detta fase, nel qual caso il vizio è sanato ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.

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