Cass. civ. n. 2685 del 3 aprile 1990
Testo massima n. 1
Il trattamento economico dovuto dall'Enasarco agli agenti di commercio in caso di risoluzione del rapporto di agenzia, essendo causalmente correlato alla contribuzione che obbligatoriamente il preponente corrisponde a detto ente, ha natura previdenziale — acquisita per effetto dell'evoluzione della disciplina pattizia e legislativa, che ha in tal senso trasformato l'indennità originariamente dovuta ai sensi degli artt. 8 e 11 dell'accordo collettivo 30 giugno 1938, al fine di garantire l'agente dal rischio della inadempienza del preponente — e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione automatica ex art. 429, terzo comma, c.p.c.