Cass. pen. n. 50426 del 26 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.


In tema di impugnazioni, la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater cod. proc. pen.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 33545 del 2015

Normativa correlata

Costituzione art. 111 com. 7
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.
Cod. Pen. art. 159 com. 8

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