Cass. civ. n. 5043 del 17 febbraio 2023
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO
Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Intimazione di precetto - Condomino in regola con il pagamento della quota di spettanza del credito di cui al precetto - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Beneficio della preventiva escussione ex art. 63, comma 2, disp. att. c.p.c. - Sussistenza.
Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2
Legge 11/12/2012 num. 220
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.