Cass. civ. n. 5648 del 11 giugno 1990
Testo massima n. 1
La richiesta in via subordinata, da parte del creditore convenuto in opposizione al decreto ingiuntivo, di una somma minore di quella originaria non costituisce domanda riconvenzionale, soggetta, nel rito del lavoro, al disposto dell'art. 418 c.p.c., atteso che nel giudizio di opposizione il creditore conserva, nonostante la sua veste formale di convenuto, il ruolo sostanziale di attore, restando per contro inammissibile un'eventuale modifica in aumento della somma originaria richiesta sotto il profilo della (mancata) osservanza dei requisiti stabiliti dall'art. 414 c.p.c.
Testo massima n. 2
Nel rito del lavoro, il carattere di oralità dell'udienza di discussione della causa (art. 420 c.p.c.) coniugato al principio di relativa libertà delle forme degli atti processuali (art. 131 stesso codice), fa sì che non possa annettersi alcun effetto invalidante alla circostanza che l'audizione dei testi non sia stata preceduta da una formale ordinanza di ammissione della prova, atteso che l'assunzione della prova testimoniale nel contesto dell'udienza predetta – con la presenza di tutti i soggetti legittimati a parteciparvi – presuppone l'ammissione della prova stessa.