Cass. civ. n. 7760 del 2 agosto 1990
Testo massima n. 1
Il giudice d'appello, il quale, in esito ad opposizione contro la declaratoria di fallimento, rilevi e dichiari la nullità di questa (nella specie, per mancata audizione del fallito), non deve rimettere gli atti al tribunale fallimentare, dato che quella nullità travolge l'intera procedura, mentre una nuova dichiarazione di fallimento resta consentita solo sulla base del riscontro dei prescritti presupposti alla data della relativa pronuncia.
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