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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9125 del 28 agosto 1993

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9125 del 28 agosto 1993

Testo massima n. 1

Anche gli strumenti urbanistici in itinere [ nella specie, piano regolatore non ancora approvato dall’autorità regionale ] incidono immediatamente sulla edificabilità dei terreni a causa della possibilità di applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla L. 3 novembre 1952, n. 1902 [ modificato dalla L. 21 dicembre 1955, n. 1357 e dalla L. 30 luglio 1959, n. 615 ], che consente al sindaco di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto con gli strumenti urbanistici in itinere; essi possono, conseguentemente, determinare, in applicazione dell’istituto della cosiddetta presupposizione, la risoluzione del contratto di compravendita di un terreno stipulato dalle parti nel comune presupposto – il cui accertamento implica apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione – della sua edificabilità, nel caso in cui sia, poi, accertato essere esso incluso in area che il nuovo strumento urbanistico sottrae alla edificabilità.

Testo massima n. 2

La disposizione dell’art. 1976 c.c., che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione della transazione per inadempimento quando il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, a meno che non sia stato diversamente stabilito dalle parti, comportando una eccezione ai principi generali della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nei quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque ne sia la causa, comporta sempre la caducazione del contratto, non può essere estesa ai casi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità o per l’accertata inesistenza della condizione presupposta.

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