Cass. civ. n. 5049 del 26 febbraio 2025

Testo massima n. 1


VENDITA - PROMESSA DI VENDITA


Danno da mancata messa a disposizione dell’immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente - Riconoscimento - Condizioni.


Può essere riconosciuto il danno da mancata messa a disposizione dell'immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente, purché sia circostanziatamente allegato e provato, anche alla luce del contenuto del contratto preliminare in ordine alle modalità e ai tempi della stipula del contratto definitivo.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2932
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 6207/2001

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