Cass. civ. n. 427 del 18 gennaio 1991

Testo massima n. 1


Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa, è rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443, secondo comma, c.p.c., solo nella prima udienza di discussione, sicché, l'improcedibilità, ove non venga per qualsiasi motivo rilevata entro il detto termine (mancando, nella specie, la tempestiva eccezione della parte interessata per avere questa contestato l'esistenza stessa del rapporto assicurativo), non può essere sollevata nel prosieguo del giudizio.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE