Cass. civ. n. 11755 del 29 ottobre 1992
Testo massima n. 1
Per il disposto dell'art. 1054 c.c. il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione o anche con atto successivo che all'interclusione siano oggettivamente preordinati, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima in caso di cessazione dell'interclusione della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga in concreto ed inequivocabilmente l'intento delle parti di assoggettarle al regime delle servitù volontarie.